Azimut ha adottato idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami presentati.

I reclami devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato, unitamente all'eventuale relativa documentazione di supporto e all'eventuale delega.

La trattazione dei reclami si svolge nell'ambito di un processo al quale partecipano le competenti funzioni, in modo da garantire un esame articolato della problematica oggetto del reclamo. 

I reclami ricevuti vengono trattati con la massima diligenza, comunicando la risposta per iscritto al reclamante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo stesso se si tratta di reclami sui servizi d’investimento; 45 (quarantacinque) giorni se il reclamo ha ad oggetto prodotti di previdenza complementare e 45 (quarantacinque) giorni se riferiti all’intermediazione di prodotti assicurativi. I reclami pervenuti tramite area riservata verranno gestiti sulla medesima piattaforma.
La Società assicura la gratuità per il cliente dell’interazione con la funzione preposta alla gestione dei reclami, fatte salve le spese, i costi e gli oneri normalmente connessi al mezzo di comunicazione adottato nonché le spese, i costi e gli oneri contrattualmente previsti per la produzione e invio di documentazione. 

I reclami possono essere inoltrati in forma scritta, tramite posta (Ufficio Reclami - Via Cusani, 4 - 20121 Milano) e tramite posta elettronica certificata (PEC): Azimut Capital Management SGR S.p.A. (azimutcm@legalmail.it); Azimut Financial Insurance S.p.A. (azimutfinancialinsurance@legalmail.it); Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. (azimutliberaimpresasgr@legalmail.it).  

Dopo aver presentato un reclamo sui servizi d’investimento, se insoddisfatto dell’esito o se dopo 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte della Società non ha ricevuto risposta, il cliente può rivolgersi all’Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB (di seguito l’“Arbitro”), entro un anno dalla presentazione del reclamo. Possono essere sottoposte all’Arbitro le controversie tra un investitore retail e un intermediario, come individuati dal Regolamento dell’Arbitro, in merito all'osservanza da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti a tutela dei clienti nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio nonché del servizio di gestione di portafogli. Restano escluse: (i) le controversie di valore superiore a Euro 500.000; (ii) le controversie che hanno ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento o della violazione da parte della Società dei predetti obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza; (iii) le controversie che hanno ad oggetto danni di natura non patrimoniale e (iv) le controversie relative ad operazioni o a comportamenti posti in essere anteriormente al decimo anno rispetto alla data di proposizione del ricorso nei confronti della Società. Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte degli investitori e sarà sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti sottoscritti dai clienti con la Società. Le informazioni riguardanti l’Arbitro per le Controversie Finanziarie sono disponibili sul sito www.acf.consob.it. In alternativa, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il cliente potrà rivolgersi, ove ne ricorrano i presupposti, ad altro organismo di risoluzione alternativa delle controversie e/o agli organismi di mediazione/conciliazione.

Qualora il cliente, in seguito alla presentazione di un reclamo riferito a prodotti di previdenza complementare, non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta dalla Società dopo 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo da parte della Società stessa, può rivolgersi, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, alla COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione o, ove ne ricorrano i presupposti, a eventuali sistemi di risoluzione alternativa delle controversie. Le informazioni riguardanti la trasmissione degli esposti alla COVIP sono presenti nella Guida pratica disponibile sul sito www.covip.it. In alternativa, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il cliente potrà rivolgersi, ove ne ricorrano i presupposti, ad altro organismo di risoluzione alternativa delle controversie e/o agli organismi di mediazione/conciliazione.

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell’esito o se dopo 45 giorni non ha ricevuto risposta, il cliente può rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it. In alternativa, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il cliente potrà rivolgersi, ove ne ricorrano i presupposti, ad altro organismo di risoluzione alternativa delle controversie e/o agli organismi di mediazione/conciliazione.